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MANOVRA: BRUNETTA, “TRUFFATI DALLE BANCHE NON TUTELATI, LA NORMA OFFRE IL FIANCO AL RISCHIO DI UNA PROCEDURA PER AIUTI STATO DA PARTE DELLA UE, TRIA APPROFONDISCA QUESTIONE IN SEDE EUROPEA”

 

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“I commi da 493 a 507 dell’articolo 1 della Manovra economica per il 2019, prevedono il rimborso diretto nel limite di 100.000 euro ciascuno, per tutti i risparmiatori, gli azionisti e gli obbligazionisti, che avevano investito nella banca popolare di Vicenza, in Veneto Banca, in Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti, finite in liquidazione. Sia che abbiano comprato all’emissione dei titoli, che sul mercato. Sono esclusi dai rimborsi amministratori, parenti, società di capitali e operatori specializzati, mentre sono incluse le organizzazioni del Terzo settore e le micro imprese.

Se le previsioni sono corrette, del miliardo e mezzo per tre anni di dotazione resteranno qualche centinaio di milioni, che potranno essere utilizzati per aumentare i rimborsi agli azionisti. Tuttavia la norma, in particolare per quel che riguarda il ristoro ad alcune categorie di danneggiati, offre il fianco al rischio di una procedura per aiuti di Stato da parte della UE. È proprio questo il punto delicato di tutta la costruzione governativa sui rimborsi: in Parlamento c’è chi avanza dubbi su presunte “manine” che abbiano preparato un testo con la bocciatura incorporata e conseguente congelamento dei fondi, mezzo che consente la riduzione automatica del deficit.

Il direttore generale del Tesoro responsabile del dipartimento Banche del MEF, Alessandro Rivera, avrebbe più volte segnalato che si tratta di una disposizione comunitariamente illegittima: si tratta di un esperto autorevole, competente e conoscitore dei meccanismi europei, al punto da essere pienamente coinvolto nella trattativa con la UE, tenutasi a Bruxelles a metà dicembre 2018, per trovare un accordo sul bilancio 2019.

Siamo qui a chiedere al ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria se non ritenga opportuno approfondire i rischi di avvio di una procedura per aiuti di Stato in sede UE, in relazione alle norme esposte in premessa e se non ritenga opportuno richiedere, in applicazione delle norme medesime, la preventiva autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

 

LA MIA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE