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ASSENZE PER POSTUMI DA VACCINO ANTI-COVID, LA PRECISAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

 

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LEGGI LA NOTA

 

Con riferimento alle notizie riguardanti il mancato pagamento dell’accessorio agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione anti-Covid19, il Dipartimento della Funzione pubblica precisa quanto segue:
1) la norma (articolo 71, comma 1, della legge 133/2008), in vigore da 13 anni e dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2012, non colpisce lo stipendio degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici, ma esclusivamente gli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio. Per gli insegnanti il mancato pagamento dell’accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno;
2) avendo ad oggetto il trattamento accessorio e la produttività, è fuorviante parlare di “trattenuta”, perché il mancato pagamento riguarda la prestazione non effettuata;
3) in ogni caso la norma non si applica alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle malattie legate a ricoveri, day hospital, infortuni, terapie salvavita;
4) le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Da medici, infermieri, forze dell’ordine e altro personale pubblico vaccinato non è giunta alcuna segnalazione.

Cogliamo l’occasione per comunicare che al Ministero dell’Istruzione e al Dipartimento della Funzione pubblica è in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue.